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Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 29/11/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168105 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DROGA "TAGLIATA" - RILEVANZA AI FINI DELLA MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1984-11-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168105-01

STUPEFACENTI - IN GENERE - DROGA "TAGLIATA" - RILEVANZA AI FINI DELLA MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*

Ai fini della valutazione della "modica" quantità di sostanza stupefacente, la dose deve intendersi quella costituita dallo eccipiente e dalla sostanza pura, questa ultima nella quantità necessaria per ottenere una dose commerciabile con normale effetto stupefacente; sì che non ha Rilevanza la circostanza che si tratti di droga cosiddetta tagliata. (V mass n 149922; (V mass n 161044).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)