Sez. 1, Sentenza n. 2093 del 29/11/1984 Ud. (dep. 01/03/1985) Rv. 168105 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - DROGA "TAGLIATA" - RILEVANZA AI FINI DELLA MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - DROGA "TAGLIATA" - RILEVANZA AI FINI DELLA MODICA QUANTITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE.*
Ai fini della valutazione della "modica" quantità di sostanza stupefacente, la dose deve intendersi quella costituita dallo eccipiente e dalla sostanza pura, questa ultima nella quantità necessaria per ottenere una dose commerciabile con normale effetto stupefacente; sì che non ha Rilevanza la circostanza che si tratti di droga cosiddetta tagliata. (V mass n 149922; (V mass n 161044).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)