Sez. 5, Sentenza n. 2322 del 29/11/1988 Ud. (dep. 15/02/1989) Rv. 180514 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - TASSA AUTOMOBILISTICA - RICEVUTA DI VERSAMENTO MEDIANTE C.C. POSTALE - DISCO - CONTRASSEGNO - NATURA DEI DUE ATTI - CONSEGUENZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - CASISTICA DI ATTI - TASSA AUTOMOBILISTICA - RICEVUTA DI VERSAMENTO MEDIANTE C.C. POSTALE - DISCO - CONTRASSEGNO - NATURA DEI DUE ATTI - CONSEGUENZA.*
La ricevuta di versamento, nel caso di pagamento mediante conto corrente postale della tassa automobilistica, documenta una attività svolta personalmente dall'ufficiale delle poste (effettuazione dell'operazione, registrazione della stessa, riscossione della somma, vincolo ad effettuare l'accreditamento al destinatario) e costituisce prova dell'avvenuto pagamento della tassa. Per contro, il disco - contrassegno serve soltanto a fornire l'indicazione visibile dell'esistenza dell'atto che documenta l'adempimento dell'Obbligo. Ne consegue che la ricevuta rientra nella tutela dell'art. 476 cod. proc. pen., mentre il disco, quale documento che fa riferimento al contenuto dell'atto di riscossione, si immette nella categoria degli attestati del contenuto di Atti ex art. 478 cod. pen.. (Conf mass n 179178; (Conf mass n 169450, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 478
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)