Sez. 5, Sentenza n. 5247 del 01/03/1985 Ud. (dep. 28/05/1985) Rv. 169450 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CASISTICA DI ATTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - ATTI PUBBLICI - CONFIGURABILITÀ - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - È ATTESTATO DEL CONTENUTO DI ATTI.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CASISTICA DI ATTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - ATTI PUBBLICI - CONFIGURABILITÀ - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - È ATTESTATO DEL CONTENUTO DI ATTI.*
Quando un documento è composto di più parti, che abbiano autonoma vita funzionale, deve a ciascuna di esse riconoscersi la natura che le è propria, secondo le rispettive sue caratteristiche, di atto pubblico o privato, di certificato o di attestato. Pertanto la ricevuta di versamento, nel caso di pagamento mediante conto corrente postale, della tassa automobilistica, documenta una attività svolta personalmente dall'ufficiale delle poste e costituisce prova dell'avvenuto pagamento della tassa. Per contro, il disco- contrassegno, ossia il tagliando destinato ad essere esposto sulla parte anteriore del veicolo, serve soltanto a fornire l'indicazione visibile dell'esistenza dell'atto che documenta l'adempimento dello Obbligo. Ne consegue che, mentre la ricevuta rientra nella tutela dell'art. 476 cod. pen., e più precisamente, trattandosi di atto scaturente dall'Esercizio della potestà certificativa del pubblico ufficiale redigente, nella tutela del secondo comma di detto articolo, viceversa il disco, quale documento che fa riferimento al contenuto dell'atto di riscossione, si immette nella categoria degli attestati del contenuto di Atti ex art. 478 cod. pen.. (V mass n 153697; (Conf mass n 154198; (Conf mass n 153866; (Conf mass n 152646).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 478, Cod. Pen. art. 482
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)