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Sez. 5, Sentenza n. 9265 del 23/06/1988 Ud. (dep. 15/09/1988) Rv. 179178 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CASISTICA DI ATTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - ATTI PUBBLICI - CONFIGURABILITÀ - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - È ATTESTATO DEL CONTENUTO DI ATTI - FATTISPECIE: PRETESA IMPOSSIBILITÀ DI SCISSIONE DEL DOCUMENTO.*
Stato
decisa il 1988-06-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179178-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - FALSITÀ MATERIALE - IN ATTI PUBBLICI - IN COPIE AUTENTICHE DI ATTI O IN ATTESTATI - CASISTICA DI ATTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE - RICEVUTA DI VERSAMENTO IN CONTO CORRENTE POSTALE - ATTI PUBBLICI - CONFIGURABILITÀ - CONTRASSEGNO DI TASSA AUTOMOBILISTICA - È ATTESTATO DEL CONTENUTO DI ATTI - FATTISPECIE: PRETESA IMPOSSIBILITÀ DI SCISSIONE DEL DOCUMENTO.*

La ricevuta di versamento della tassa di circolazione per autoveicoli, nel caso di pagamento mediante conto corrente postale, rientra nella categoria degli Atti la cui falsificazione è punita ai sensi dell'art. 476 cod. pen. perché documenta un'attività svolta dall'ufficiale postale; invece, il disco-contrassegno, sprovvisto del carattere originale dell'attestazione, rientra nella categoria degli attestati, la cui falsificazione è punita ex art. 478 cod. pen.. infatti, quando un documento si componga di più parti e ciascuna di esse è dotata di una sua autonoma vita funzionale, deve riconoscersi a ciascuna quella particolare caratterizzazione formale che è conseguente alla classificazione degli Atti in distinte categorie, secondo l'elaborazione della scienza pubblicistica recepita nel nostro ordinamento penale. (nella specie, relativa a rigetto di ricorso, l'imputato pretendeva che il bollettino di versamento di un conto corrente postale non potesse essere scisso in più parti agli effetti della applicazione delle norme sul falso documentale. (Conf mass n 169450, e massime ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST., Cod. Pen. art. 478

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)