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Sez. L, Sentenza n. 116 del 15/01/1990 (Rv. 464793 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - FATTI NUOVI INCIDENTI SULLA POSIZIONE DELLE PARTI E SULLE LORO PRETESE - VALUTAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO.*
Stato
decisa il 1990-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464793-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - FATTI NUOVI INCIDENTI SULLA POSIZIONE DELLE PARTI E SULLE LORO PRETESE - VALUTAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI RINVIO - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ESECUZIONE DI COMPENSATIO LUCRI CUM DAMNO.*

Nel giudizio di rinvio il giudice può prendere in considerazione fatti nuovi incidenti sulla posizione delle parti e sulle loro pretese senza con ciò violare il divieto di esaminare punti non prospettati dalle parti nelle fasi precedenti, a condizione che si tratti di fatti impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse del giudizio di merito. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice di rinvio che - in un giudizio avente ad oggetto la legittimità del licenziamento - aveva ritenuto precluso al datore di lavoro, già vittorioso nella precedente fase di merito - la possibilità di eccepire la compensatio lucri cum damno al fine della quantificazione del danno risarcibile spettante al lavoratore). (V 4795/88 mass n 459615; (V 2698/88 mass n 458884).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)