Sez. L, Sentenza n. 7988 del 12/06/2000 (Rv. 537516 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Patto di prova - Licenziamento per esito negativo della stessa - Motivazione - Obbligo del datore di lavoro - Contestualità - Necessità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
L'obbligo del datore di lavoro di motivare il licenziamento per esito negativo della prova dell'invalido obbligatoriamente avviato al lavoro in base alla legge n. 482 del 1968 non richiede la contestualità dei motivi di recesso; ed infatti la garanzia della motivazione per tale ipotesi non può essere maggiore della garanzia prevista dall'art. 2, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 per il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove per la presenza d'una formale assunzione il diritto del lavoratore assume maggiore consistenza, sicché la contestualità non prevista per il licenziamento non può essere imposta per il recesso per negativo risultato della prova.
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)