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Sez. L, Sentenza n. 3920 del 18/03/2002 (Rv. 553104 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Recesso per mancato superamento del periodo di prova - Onere per il datore di lavoro della contestuale indicazione dei motivi del licenziamento - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/553104-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA

Il sistema legislativo di protezione dei lavoratori avviati obbligatoriamente e assunti in prova, pur consentendo il controllo giudiziario sul corretto esercizio del potere di recesso da parte del datore di lavoro, non richiede che la indicazione dei motivi del recesso sia contestuale alla manifestazione della volontà di recesso dal rapporto in prova, sicché l'assenza di una motivazione contestuale (così come della adozione della forma scritta) all'atto di licenziamento non può, di per sè, incidere sulla validità ed efficacia del medesimo.

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)