Sez. 1, Sentenza n. 675 del 26/01/1988 (Rv. 457126 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELLA OPPOSIZIONE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - ESECUZIONE PROVVISORIA IN PENDENZA DELLA OPPOSIZIONE - ORDINANZA RELATIVA - RICORSO PER CASSAZIONE EX ART. 111 COST. - INAMMISSIBILITÀ.*
Le ordinanze in materia di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione non sono impugnabili per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost., trattandosi, non di decisioni sull'appartenenza di un diritto, bensì di provvedimenti cautelari e provvisori, sottoposti al prudente apprezzamento del giudice del merito e inidonei a menomare i diritti del contenuto, anche nel caso di cui all'art. 648, secondo comma, cod. proc. civ., statuente la prestazione di idonea cauzione pure per gli eventuali danni derivanti dall'esecuzione. (Conf 2743/82).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 648 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)