Sez. 3, Sentenza n. 12234 del 04/02/2014 Ud. (dep. 14/03/2014) Rv. 258703 - 01
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Mutamento del collegio - Rinnovazione del dibattimento - Necessità - Omissione - Conseguenze - Nullità assoluta e insanabile della sentenza - Sussistenza - Mancata richiesta di rinnovazione formulata dalle parti - Rilevanza - Esclusione.
GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE
È affetta da nullità assoluta e rilevabile d'ufficio, per violazione del principio di immutabilità del giudice, a norma degli artt. 525 e 179 cod. proc. pen., la sentenza emessa da giudici diversi da quelli che hanno partecipato al dibattimento, in difetto della rinnovazione di questo e degli atti già compiuti, anche se le parti non ne abbiano formulato esplicita richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)