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Sez. 2, Sentenza n. 41932 del 03/04/2017 Ud. (dep. 14/09/2017) Rv. 271075 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Mutamento del collegio - Provvedimento formale di rinnovazione del dibattimento - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271075-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

In caso di intervenuta modifica della composizione del collegio, il giudice del dibattimento è obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso nuova assunzione delle prove acquisite dal precedente collegio ovvero disponendo lettura dei relativi verbali, anche tramite indicazione degli atti utilizzabili ai fini della decisione, sicchè in assenza di tali attività la sentenza emessa dal mutato collegio è affetta da nullità assoluta, rilevabile d'ufficio, essendo irrilevante che le parti non abbiano formulato richiesta di rinnovazione del dibattimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)