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Sez. 3 - , Sentenza n. 17692 del 14/12/2018 Ud. (dep. 29/04/2019) Rv. 275172 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE | Mutamento della persona del giudice monocratico o del collegio - Provvedimento formale di rinnovazione del dibattimento - Necessità - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-12-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275172-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - IN GENERE

Nel caso di mutamento della persona del giudice monocratico o della composizione del giudice collegiale, occorre procedere, a pena di nullità, alla rinnovazione del dibattimento mediante la ripetizione dell'assunzione delle prove ovvero, ai sensi dell'art. 511 cod. proc. pen, la lettura dei verbali o la sola specifica indicazione degli atti da intendersi rinnovati, purché, in tale secondo caso, ciò avvenga con il consenso inequivoco - anche solo implicito o per facta concludentia – dell'imputato, che ricorre nel caso in cui il suo atteggiamento acquiescente sia interpretabile come chiara adesione alla decisione del giudice di non procedere ad una nuova assunzione delle prove già raccolte. (In motivazione, la Corte ha affermato che la rinnovazione del dibattimento consiste sempre in un "facere" del giudice, sia nel caso di nuova assunzione delle prove, sia in quello della lettura o della mera indicazione degli atti da intendersi rinnovati, dovendo escludersi che essa possa realizzarsi in assenza di un provvedimento formale, accompagnato dal silenzio delle parti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 511 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)