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Sez. 1, Sentenza n. 1914 del 22/03/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204694 - 01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze | Contestazione a catena - Condizioni - Elementi della seconda imputazione - Completa e precedente conoscenza da parte del giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1996-03-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204694-01

Misure cautelari - Personali - Provvedimenti - Termini di durata delle misure: computo - Pluralità di ordinanze

In materia di misure cautelari personali, perché si verifichi l'ipotesi della cosiddetta "contestazione a catena", che conduce a retrodatare l'inizio della custodia cautelare alla data di esecuzione del primo provvedimento, di restrizione, (art. 297 comma terzo cod. proc. pen.), è necessario che tutti gli elementi probatori riguardanti la seconda imputazione siano stati a conoscenza dell'autorità giudiziaria già al momento della emissione della prima ordinanza impositiva della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)