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Sez. 1, Sentenza n. 5504 del 23/10/1996 Cc. (dep. 04/02/1997) Rv. 206750 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO | Richiesta di acquisizione di nuovi documenti - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1996-10-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206750-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONE - PROCEDIMENTO

Nel giudizio di appello in materia di provvedimenti "de libertate", pur se l'art. 310 cod. proc. pen. non richiama le disposizioni dell'art.309 comma nono dello stesso codice - che con riferimento alla procedura di riesame riconosce espressamente alle parti la facoltà di addurre nuovi elementi probatori fino all'udienza di discussione - è però evidente che, applicandosi all'impugnazione prevista dall'art.310 cod. proc. pen. i principi che regolano in generale il giudizio di appello, ivi compresi quelli indicati nell'art.603, comma secondo e terzo, cod. proc. pen., non è inibito alle parti di richiedere al giudice del gravame, entro i limiti del "devolutum", l'acquisizione di nuova documentazione, con la conseguenza che il detto giudice può respingere la richiesta solo se inconferente o relativa ad atti di cui sia vietata l'acquisizione ovvero se ritenga di essere in grado di decidere senza le acquisizioni richieste.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 603

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)