Sez. F, Sentenza n. 34557 del 25/07/2003 Cc. (dep. 20/08/2003) Rv. 228395 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Retrodatazione della decorrenza dei termini in caso di contestazione a catena - Condizioni - Elementi di prova utilizzati per il provvedimento più recente - Conoscenza da parte dell'autorità giudiziaria al momento del provvedimento più remoto - Necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
Nel caso di pluralità di misure cautelari personali applicate nella fase delle indagini preliminari, la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata della custodia per reati contestati con ordinanza che faccia seguito ad altra emessa per reati connessi - così come prevista dal comma terzo dell'art. 297 cod. proc. pen. - opera a condizione che tutti gli elementi di prova pertinenti alla nuova contestazione fossero già a conoscenza dell'autorità giudiziaria nel momento di adozione del precedente provvedimento cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)