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Sez. 1, Sentenza n. 32401 del 21/03/2014 Cc. (dep. 22/07/2014) Rv. 263213 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Principio della preclusione processuale - Applicabilità nel caso di richiesta proposta da altra parte del procedimento - Riproposizione delle medesime questioni - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2014-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263213-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE

È inammissibile la richiesta di applicazione dell'indulto proposta dal condannato dopo che analoga richiesta, formulata dal pubblico ministero, sia stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando che la stessa provenga da soggetto diverso, laddove si tratti della riproposizione di identiche questioni in assenza di nuovi elementi.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)