Sez. 1, Sentenza n. 32401 del 21/03/2014 Cc. (dep. 22/07/2014) Rv. 263213 - 01
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE | Principio della preclusione processuale - Applicabilità nel caso di richiesta proposta da altra parte del procedimento - Riproposizione delle medesime questioni - Conseguenze - Inammissibilità.
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - DECISIONE
È inammissibile la richiesta di applicazione dell'indulto proposta dal condannato dopo che analoga richiesta, formulata dal pubblico ministero, sia stata rigettata dal giudice dell'esecuzione, a nulla rilevando che la stessa provenga da soggetto diverso, laddove si tratti della riproposizione di identiche questioni in assenza di nuovi elementi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 672 CORTE COST., Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)