Sez. 3, Sentenza n. 43210 del 18/07/2018 Cc. (dep. 01/10/2018) Rv. 273938 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE | Rigetto dell'istanza di sospensione dell’ingiunzione a demolire le opere abusive - Riproposizione della richiesta sulla base della pendenza di un ricorso alla Corte Edu – Inammissibilità.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE
La pendenza di un ricorso alla Corte Edu non integra un nuovo elemento idoneo a legittimare la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di sospensione dell'ingiunzione a demolire le opere abusive in precedenza già rigettata, in quanto il suo eventuale accoglimento comporterebbe unicamente la condanna dello Stato italiano.
Riferimenti normativi: DPR 04/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 04/06/2001 num. 380 art. 31, Cod. Pen. art. 666 CORTE COST., Cod. Pen. art. 667 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)