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Sez. 5, Sentenza n. 10846 del 23/05/2005 (Rv. 583986 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Immobili non ancora iscritti in catasto - Dichiarazione di successione - Istanza di attribuzione della rendita catastale, ai fini del criterio automatico di valutazione - Successivo avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta - Natura principale di quest'ultima - Sussistenza - Conseguenze - Interessi sulla maggiore imposta dovuta - Obbligo del contribuente - Fondamento - Riscossione in pendenza di giudizio - Per l'intera somma - Sospensione - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583986-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di successione, nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, nel caso in cui il contribuente, all'atto della denuncia di successione, per la determinazione del valore di un immobile, compreso nell'asse, non ancora iscritto in catasto, abbia chiesto, ai sensi dell'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154, di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale, la maggiore imposta successivamente liquidata dall'ufficio, a seguito dell'attribuzione della rendita, ha natura principale (e non complementare), ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovendosi intendere per imposta "applicata al momento della registrazione" - per l'imposta di successione, quella liquidata dall'ufficio in base alla dichiarazione di successione - anche quella per la quale in detto momento sussista la mera individuazione concreta dei presupposti per la successiva quantificazione del tributo. Ne consegue che, sulla differenza di imposta determinata dall'ufficio a seguito dell'attribuzione della rendita catastale all'immobile, il contribuente è tenuto a corrispondere gli interessi, trattandosi pur sempre di tardivo pagamento di un'imposta che, per la sua natura di imposta principale, andava corrisposta al momento stesso della dichiarazione di successione; e ne consegue altresì, ai fini della riscossione, alla luce dell'art. 44 del d.P.R. n. 637 del 1972, che l'ufficio, non trattandosi di imposta complementare o suppletiva, è autorizzato ad iscrivere a ruolo l'intera somma, anche in presenza del ricorso giurisdizionale da parte del contribuente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 637 art. 44 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42, Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 26/01/1961 num. 29 art. 3, Legge 28/03/1962 num. 147 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)