Sez. 5, Sentenza n. 8418 del 13/06/2002 (Rv. 555021 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Immobili non ancora iscritti in catasto - Istanza di attribuzione della rendita catastale, ai fini del criterio automatico di valutazione - Successivo avviso di liquidazione della maggiore imposta dovuta - Natura principale di quest'ultima - Sussistenza - Conseguenze - Termine triennale di decadenza ex art. 76 del d.P.R. n. 131 del 1986 - Applicabilità - Decorrenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, nel caso in cui il contribuente, nell'atto di trasferimento di immobile non ancora iscritto in catasto, abbia chiesto - ai sensi dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito nella legge n. 154 del 1988 - di volersi avvalere del criterio di valutazione automatica sulla base della rendita catastale, la maggiore imposta successivamente liquidata dall'ufficio, a seguito dell'attribuzione della rendita, ha natura principale (e non complementare), ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dovendosi intendere per imposta "applicata al momento della registrazione" anche quella per la quale, come nel caso in esame, in detto momento sussista la mera individuazione concreta dei presupposti per la successiva quantificazione del tributo. Ne consegue che l'imposta suddetta deve essere richiesta, ai sensi dell'art. 76, comma secondo, lett. a), del citato d.P.R. n. 131 del 1986, entro il termine di decadenza di tre anni, decorrenti dalla istanza di attribuzione della rendita.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 76, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)