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Sez. 1, Sentenza n. 27285 del 16/04/2026 Cc. (dep. 20/07/2026) Rv. 290293-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Attenuante della lieve entità del fatto - Delitto tentato - Criteri di valutazione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290293-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

In tema di tentativo di estorsione, la circostanza attenuante della lieve entità del fatto deve essere parametrata non all'azione effettivamente compiuta dall'agente, ma a quella che egli intendeva porre in essere e che non ha realizzato per cause indipendenti dalla sua volontà, nell'ambito di una valutazione complessiva che tenga conto di natura, specie, mezzi, modalità e circostanze dell'azione, e della particolare tenuità del danno o del pericolo. (Fattispecie in cui è stata esclusa la ricorrenza dell'attenuante in parola, in quanto il tentativo di estorsione era stato perpetrato in concorso tra due soggetti, con modalità espressive di un'azione organizzata, consistenti in reiterate pressioni in danno di un imprenditore).

Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 311, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)