Sez. L, Sentenza n. 17179 del 29/07/2014 (Rv. 632651 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Contratti di riallineamento contributivo - Art. 5 del d.l. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 - Interpretazione - Sanatoria delle pendenze contributive per i periodi pregressi a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Osservanza del programma di riallineamento nel tempo - "Condicio iuris" - Onere probatorio.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 5 del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, conv. in legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente i contratti di riallineamento retributivo, nella sua seconda parte, si interpreta nel senso che la possibilità di beneficiare della sanatoria delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi), anche per i periodi pregressi e a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno, è subordinata al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni, fra le quali l'osservanza del programma di riallineamento nel tempo è elemento costitutivo, la cui ricorrenza deve essere allegata e provata dalla parte che deduca, a suo vantaggio, gli effetti della sanatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST., Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST., Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)