Sez. L, Sentenza n. 12946 del 13/07/2004 (Rv. 574514 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sanatoria prevista dal d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996 - Condizioni - Attuazione del programma di "riallineamento" - Onere relativo - A carico dell'imprenditore.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'onere di provare l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale di riallineamento ai fini della sanatoria per i periodi pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi - prevista dall'art. 5, comma terzo, seconda proposizione, del d.l. 1.ò ottobre 1996, n.510, convertito con legge 28 novembre 1996, n.608 - è a carico dell'imprenditore che deduca a suo vantaggio gli effetti della sanatoria stessa.
Riferimenti normativi: Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)