Sez. L, Sentenza n. 16155 del 18/08/2004 (Rv. 575836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Art. 5 D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996 sui contratti di riallineamento contributivo - Contenuto precettivo - Sanatoria delle pendenze contributive per i periodi pregressi a condizioni agevolate per le imprese operanti nel Mezzogiorno - Osservanza del programma di riallineamento nel tempo - "Condicio iuris" - Onere probatorio - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
L'art. 5 del D.L. n. 510 del 1996, convertito nella legge n. 608 del 1996, concernente i contratti di riallineamento retributivo, prevede, al terzo comma, due distinte ipotesi. Nella prima parte, infatti, dispone che, per le imprese che recepiscano, con l'entrata in vigore della norma, il programma di graduale riallineamento, resta sospesa la condizione per il godimento dei benefici, rappresentata dalla corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'art. 6, comma nono, lettera c), del D.L. n. 338 del 1989 (convertito nella legge n. 389 del 1989), sospensione che cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento; l'accertamento della mancata applicazione del programma, operato dall'INPS, comporta, dal momento della mancata applicazione (e solo da tale momento) la decadenza dai benefici. Nella seconda parte, al fine di beneficiare della sanatoria, anche per i periodi pregressi, delle pendenze contributive (a titolo di fiscalizzazione o di sgravi contributivi), subordina la fruibilità delle suddette agevolazioni al rispetto di una procedura complessa e alla ricorrenza di una serie di condizioni, fra le quali l'osservanza del programma di riallineamento nel tempo costituisce una condicio iuris della sanatoria per i periodi pregressi, un vero e proprio elemento costitutivo della fattispecie la cui ricorrenza deve essere dedotta e provata dalla parte che della sanatoria intende avvalersi, e cioè dall'imprenditore soggetto all'obbligo contributivo, con la conseguenza che l'onere di provare l'applicazione nel tempo dell'accordo provinciale di riallineamento ai fini della sanatoria per i periodi pregressi per le pendenze contributive e a titolo di fiscalizzazione ovvero di sgravi contributivi è a carico dell'imprenditore che deduca, a suo vantaggio, gli effetti della sanatoria.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 01/10/1996 num. 510 art. 5, Legge 28/11/1996 num. 608 CORTE COST., Decreto Legge 09/10/1989 num. 338 CORTE COST., Legge 07/12/1989 num. 389 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)