Sez. L, Sentenza n. 4997 del 08/04/2002 (Rv. 553562 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Applicabilità - Decorrenza - Dalla data della morte dell'assicurato - Mancata coincidenza di tale decorrenza con quella del termine di decadenza - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Il diritto alla rendita in favore dei superstiti, di cui all'art. 85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è soggetto alla prescrizione triennale, prevista dall'art. 112 del medesimo d.P.R., decorrente dal giorno della morte dell'assicurato. Nè, tenuto conto delle diversità esistenti tra il suddetto termine e quello di decadenza (sottolineate anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 14 del 1994), appare ipotizzabile alcuna violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla suddetta decorrenza e, in particolare, alla sua non coincidenza con quello della comunicazione che l'INAIL è tenuto ad inviare ai familiari dell'assicurato da cui decorre il termine di decadenza in questione.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)