Sez. 3, Sentenza n. 4199 del 05/12/1997 Cc. (dep. 27/01/1998) Rv. 209512 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Revoca - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE
La richiesta di applicazione di pena patteggiata deve essere considerata irrevocabile, una volta che su di essa sia stato manifestato il consenso dell'altra parte, in quanto le dichiarazioni congiunte di volontà determinano effetti non reversibili nel procedimento che, avviato verso un epilogo anticipato, con l'assunzione, da parte dell'indagato, della qualità di imputato e l'esercizio dell'azione penale, non può tornare nella fase delle indagini preliminari e richiede l'intervento del giudice, valutativo delle richieste formulate. Invero, la richiesta di applicazione di pena patteggiata costituisce un negozio giuridico processuale recettizio che, pervenuto a conoscenza dell'altra parte, non può essere né revocato, né modificato unilateralmente ed è sottoposto solo al controllo giudiziale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 447 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 447 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)