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Sez. 3, Sentenza n. 3580 del 09/01/2009 Cc. (dep. 27/01/2009) Rv. 242673 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI | Revoca del consenso prestato prima della ratifica dell'accordo - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2009-01-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242673-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - CONSENSO DELLE PARTI

In tema di patteggiamento, ciascuna parte è libera di revocare il consenso già prestato all'applicazione della pena fino a quando il giudice non ratifichi l'accordo. (In motivazione la Corte - in una fattispecie nella quale, dopo l'avvenuto perfezionamento dell'accordo, il P.M. aveva revocato il consenso riformulando l'imputazione, su cui era stato poi raggiunto un nuovo accordo tra le parti - ha ulteriormente precisato che è solo tale ratifica che rende l'accordo immodificabile, impedendo all'imputato di rimetterlo in discussione in quanto superato dall'avvenuto patteggiamento).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)