Sez. 3, Sentenza n. 951 del 12/02/1979 (Rv. 397119 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA O DOMICILIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA O DOMICILIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
In tema di notificazione, ai fini della Determinazione del luogo di residenza o di domicilio della persona destinataria, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora in modo stabile, accertabile con ogni mezzo di prova e - in caso di notificazione non a mani proprie - anche per mezzo di presunzioni tratte dal comportamento e dalle dichiarazioni del consegnatario della copia dell'atto notificato, la cui veridicita - quanto ai rapporti di famiglia o di dipendenza dal destinatario - non dev'essere accertata dall'ufficiale giudiziario, ma e presunta fino a prova contraria, da fornirsi dalla parte che la contesti. (V 2909/74, mass n 371349).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)