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Sez. 3, Sentenza n. 951 del 12/02/1979 (Rv. 397119 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA O DOMICILIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1979-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397119-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RESIDENZA O DOMICILIO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

In tema di notificazione, ai fini della Determinazione del luogo di residenza o di domicilio della persona destinataria, rileva esclusivamente il luogo ove essa dimora in modo stabile, accertabile con ogni mezzo di prova e - in caso di notificazione non a mani proprie - anche per mezzo di presunzioni tratte dal comportamento e dalle dichiarazioni del consegnatario della copia dell'atto notificato, la cui veridicita - quanto ai rapporti di famiglia o di dipendenza dal destinatario - non dev'essere accertata dall'ufficiale giudiziario, ma e presunta fino a prova contraria, da fornirsi dalla parte che la contesti. (V 2909/74, mass n 371349).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)