Sez. U, Sentenza n. 5865 del 04/07/1987 (Rv. 454259 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - SENTENZA RESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - REVOCAZIONE EX ART. 395 N. 4 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONE N. 17 DEL 30 GENNAIO 1986 - ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DELL'ARTICOLO CITATO - FATTISPECIE (SENTENZA IMPUGNATA PER REVOCAZIONE CHE AVEVA ERRATO NEL RITENERE, IN TEMA DI DIVORZIO, CHE IL CONIUGE, NON COMPARSO ALL'UDIENZA PRESIDENZIALE DI CONCILIAZIONE, AVESSE ALLEGATO E DOCUMENTATO UN IMPEDIMENTO SOLO IN DATA SUCCESSIVA ALLA UDIENZA STESSA).*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - NOZIONE - SENTENZA RESA DALLA CORTE DI CASSAZIONE - REVOCAZIONE EX ART. 395 N. 4 COD. PROC. CIV. - AMMISSIBILITÀ - SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONE N. 17 DEL 30 GENNAIO 1986 - ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DELL'ARTICOLO CITATO - FATTISPECIE (SENTENZA IMPUGNATA PER REVOCAZIONE CHE AVEVA ERRATO NEL RITENERE, IN TEMA DI DIVORZIO, CHE IL CONIUGE, NON COMPARSO ALL'UDIENZA PRESIDENZIALE DI CONCILIAZIONE, AVESSE ALLEGATO E DOCUMENTATO UN IMPEDIMENTO SOLO IN DATA SUCCESSIVA ALLA UDIENZA STESSA).*
L'errore di fatto, che può dar luogo alla revocazione "ex" art. 395 n. 4 cod. proc. civ., anche con riguardo a sentenza resa dalla Corte di Cassazione su ricorso proposto a norma dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. (a seguito della dichiarazione di parziale illegittimità di detto art. 395, di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 17 del 30 gennaio 1986), è ravvisabile quando venga supposto, o considerato inesistente, un fatto incontrovertibilmente escluso, o positivamente accertato, in conseguenza non di un errore di giudizio, ma di un errore nella percezione delle risultanze processuali, cioè di una svista materiale, immediatamente rilevabile dagli Atti, senza necessità di particolari indagini. (nella specie, in tema di divorzio, la sentenza impugnata per revocazione aveva ritenuto che il coniuge, non comparso alla udienza presidenziale di conciliazione, aveva allegato e documentato un impedimento solo in data successiva all'udienza stessa. Le Sezioni Unite della suprema Corte, enunciando il principio di cui sopra, hanno ravvisato un errore revocatorio, dato che l'anteriorità di detta deduzione, rispetto al giorno della udienza, emergeva inequivocamente dai documenti ritualmente prodotti in causa). (V 4080/86, mass n 446887; (V 589/85, mass n 438804; (V 4805/81, mass n 415509).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 4 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)