Sez. 3, Sentenza n. 23318 del 18/12/2012 (Rv. 624303 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" - Opponibilità al fallimento - Quale confessione stragiudiziale - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
Il curatore fallimentare che deduce in giudizio la simulazione della quietanza rilasciata dal fallito "in bonis" rappresenta la massa dei creditori, e non il fallito, sicché la quietanza stessa non vale, nei confronti del fallimento, come confessione stragiudiziale dell'avvenuto pagamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)