Sez. 1, Sentenza n. 1799 del 07/03/1990 (Rv. 465713 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - RAPPORTI TRA I SOCI - IN GENERE - PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRESENZA IN GIUDIZIO DI TUTTI I SOCI - SUFFICIENZA - VOLONTÀ O INTERESSE DELLA SOCIETÀ DISTINTO DA QUELLO DEI SOCI - ESCLUSIONE.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - RAPPORTI CON I TERZI - DELLA SOCIETÀ - IN GENERE - RAPPORTI TRA I SOCI - IN GENERE - PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ - INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - PRESENZA IN GIUDIZIO DI TUTTI I SOCI - SUFFICIENZA - VOLONTÀ O INTERESSE DELLA SOCIETÀ DISTINTO DA QUELLO DEI SOCI - ESCLUSIONE.*
Nelle società di persone, l'unificazione della collettività dei soci - che si manifesta con l'attribuzione alla società di un nome, di una Sede, di una amministrazione e di una rappresentanza e - l'autonomia patrimoniale del complesso dei beni destinati alla realizzazione degli scopi sociali - che si riflette nella insensibilità, più o meno assoluta, di fronte alle vicende dei soci e nell'ordine, più o meno rigoroso, imposto ai creditori sociali nella scelta dei beni da aggredire - costituiscono un congegno giuridico volto a consentire alla pluralità (dei soci) una unitarietà di forme di Azione e non valgono anche a dissolvere tale pluralità nella unicità esclusiva di un ens tertium. Pertanto, mentre sul piano sostanziale va esclusa, nei rapporti interni, una volontà od un interesse della società distinto e potenzialmente antagonista a quello dei soci, sul piano processuale, è sufficiente, ai fini di una rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti della società, la presenza in giudizio di tutti i soci, facendo poi stato la pronuncia, nei confronti di questi emessa, anche nei riguardi della società stessa. (V 905/84, mass n 433098, sulla prima parte; (V 6272/82, mass n 424357, sulla prima parte; (V 6083/81, mass n 409856, sulla prima parte; (Conf 3962/80, mass n 407860, sull'ultima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2331, Cod. Civ. art. 2464, Cod. Civ. art. 2475, Cod. Civ. art. 2519, Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)