Sez. 3, Sentenza n. 6722 del 09/12/1982 (Rv. 424357 - 01)
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ - IMPUTABILITÀ A CIASCUNO DEI SOCI IN PROPRIO - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE DI UN IMMOBILE A TALE ATTIVITÀ - NECESSITÀ DEL SINGOLO SOCIO DI ESPLICARE IN PROPRIO L'ATTIVITÀ MEDESIMA.*
SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - IN GENERE - ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ - IMPUTABILITÀ A CIASCUNO DEI SOCI IN PROPRIO - CONSEGUENZE - DESTINAZIONE DI UN IMMOBILE A TALE ATTIVITÀ - NECESSITÀ DEL SINGOLO SOCIO DI ESPLICARE IN PROPRIO L'ATTIVITÀ MEDESIMA.*
Poiché nella struttura della società in nome collettivo, esclusa l'attribuzione della personalità giuridica, le persone dei soci non si pongono quale base associativa di una individualità soggettiva distinta, essendo essi stessi il tipo di fenomenologia giuridica denominata società di persone, l'attività della società stessa non è imputabile ad una individualità soggettiva distinta dal singolo socio, appartenendo invece ad ognuno di essi "in proprio", onde la destinazione di un immobile a quella attività si pone come necessità del membro del gruppo sociale di esplicare in proprio, in quanto socio, l'attività medesima. (Conf 4809/82, mass n 422800; (Conf 464/82, mass n 418173; (Conf 6083/80, mass n 409856).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)