Sez. L, Sentenza n. 2655 del 28/04/1984 (Rv. 434671 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI DUE O PIÙ PERSONE IN QUALITÀ DI CONSULENTE TECNICO - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI DUE O PIÙ PERSONE IN QUALITÀ DI CONSULENTE TECNICO - AMMISSIBILITÀ.*
Sebbene l'art. 441 cod. proc. civ., concernente la nomina del consulente tecnico in grado di appello, risulti diversamente formulato rispetto alla corrispondente disposizione dell'art. 424 cod. proc. civ., dettata per il giudizio di primo grado e richiamata dall'art. 445 stesso codice per le controversie previdenziali, tale diversità non implica che il giudice del gravame debba affidare l'incarico peritale ad una sola persona fisica, dovendosi la menzione del "consulente tecnico", in detta norma contenuta, intendere riferita all'organo ausiliare che, pur nella sua unità, ben può essere composto da due o più persone fisiche. (V 271/84, mass n 432536; (V 3627/83, mass n 428514).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 445
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)