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Sez. L, Sentenza n. 271 del 12/01/1984 (Rv. 432536 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI PIÙ DI UN AUSILIARIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432536-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DI PIÙ DI UN AUSILIARIO - NULLITÀ - ESCLUSIONE.*

La previsione dell'art. 441 cod. proc. civ. circa la facoltà del giudice di appello di nominare "un consulente tecnico", anziché "uno o più consulenti", come previsto dall'art. 424 cod. proc. civ., non comporta la nullità della consulenza tecnica nel caso di nomina, in appello, di più di un ausiliario. (V 4797/83, mass n 429688; (V 4498/83, mass n 429376; (V 4043/83, mass n 428991; (V 3627/83, mass n 428514).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)