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Sez. L, Sentenza n. 3627 del 25/05/1983 (Rv. 428514 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN APPELLO - AFFIDAMENTO AD UN COLLEGIO DI PERITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428514-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN APPELLO - AFFIDAMENTO AD UN COLLEGIO DI PERITI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 424, 441 e 442 cod. proc. civ., il giudice di appello in cause previdenziali può disporre una consulenza tecnica affidandola così ad un singolo consulente come ad un collegio di periti (qualora reputi necessaria la conoscenza di svariate e comunque molteplici competenze tecniche al fine di poter ottenere un idoneo supporto per la decisione).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)