diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 12605 del 07/12/1995 (Rv. 494986 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Dichiarazione di incompetenza per valore da parte del giudice preventivamente adito - Richiesta di regolamento di competenza d'ufficio da parte del giudice cui sia rimessa la causa - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1995-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494986-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)

L'art. 645 cod. proc. civ., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta davanti l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito una competenza funzionale inderogabile la quale non può subire eccezioni per ragioni di connessione ivi compresa quella derivante dalla proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente i limiti della competenza per valore del giudice dell'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)