Sez. 1, Sentenza n. 10951 del 20/12/1994 (Rv. 489309 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE | Intervento del Pubblico Ministero - Comunicazione dell'esistenza del procedimento - Sufficienza.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - IN GENERE
Nel procedimento per la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità naturale (art. 269 e segg. cod. civ.), che è un ordinario giudizio di cognizione al quale va applicata la normativa generale di cui agli artt. 70 e 72 cod. proc. civ., l'obbligatorietà dell'intervento del P.M. non richiede la partecipazione del rappresentante di quell'ufficio alle varie udienze, essendo assicurata l'osservanza del precetto normativo ove egli sia stato ufficialmente informato dell'esistenza del procedimento, così da avere la possibilità di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)