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Sez. U, Sentenza n. 96 del 16/01/1985 (Rv. 438294 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO SOLLEVATA DAL CONVENUTO STRANIERO - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI SUBORDINATE DI MERITO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438294-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - DISCIPLINA EX ART. 18 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - ECCEZIONE DI INCOMPETENZA DEL GIUDICE ITALIANO SOLLEVATA DAL CONVENUTO STRANIERO - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI CONCLUSIONI SUBORDINATE DI MERITO - IRRILEVANZA.*

L'eccezione d'incompetenza del giudice italiano, che il convenuto straniero abbia tempestivamente sollevato all'atto della sua Costituzione, non resta pregiudicata, nella disciplina fissata dall'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804 (come interpretato alla Corte di giustizia della CEE con sentenza del 24 giugno 1981), dalla circostanza che il convenuto medesimo abbia formulato in via subordinata anche conclusioni di merito, indipendentemente dal fatto che tali conclusioni subordinate si esauriscano in mere difese o si traducano nella proposizione di una domanda riconvenzionale. (V 6331/81, mass n 417116).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 18, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)