Sez. U, Sentenza n. 4036 del 17/06/1986 (Rv. 446850 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 18 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO DA PARTE DEL CONVENUTO STRANIERO - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI DIFESE NEL MERITO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - ART. 18 DELLA CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - CONTESTAZIONE DELLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO DA PARTE DEL CONVENUTO STRANIERO - CONTESTUALE FORMULAZIONE DI DIFESE NEL MERITO - IRRILEVANZA.*
La validità della contestazione della Competenza giurisdizionale del giudice italiano, da parte del convenuto straniero, nella disciplina di cui all'art. 18 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (resa esecutiva con legge 21 giugno 1971 n. 804), non resta esclusa dalla circostanza che il convenuto medesimo, costituendosi in giudizio, abbia contestualmente formulato anche difese nel merito, stante il carattere subordinato di queste rispetto alla pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione, indipendentemente dalla Mancanza di un'espressa indicazione di tale subordinazione. (V 96/85, mass n 438294; (V 6331/81, mass n 417116).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 18, Legge 21/06/1971 num. 804
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)