Sez. 1, Sentenza n. 142 del 12/01/1995 Cc. (dep. 05/04/1995) Rv. 200781 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Condannati a pene cumulate comprensive anche di pene per reati per i quali è vietata la concessione di benefici penitenziari - Scindibilità del cumulo - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
È inscindibile il cumulo comprendente anche una pena inflitta per uno dei reati di cui all'art. 4 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), sicché la parte di pena eseguita non è imputabile al reato o ai reati ostativi all'ammissione a misure alternative alla detenzione. (In motivazione, la S.C. ha ribadito il suo costante insegnamento circa l'inapplicabilità alla materia "de qua", che riguarda il regime di esecuzione della pena, del divieto di retroattività, operante solo per le leggi penali sostanziali, ma invocato dal ricorrente per far dichiarare inoperanti le restrizioni introdotte dalla legge n. 356 del 1992 con riferimento alle condanne per delitti commessi prima della sua entrata in vigore).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 80, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)