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Sez. 1, Sentenza n. 5606 del 28/10/1996 Cc. (dep. 12/11/1996) Rv. 205998 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieto di concessioni, salvo il caso di collaborazione, per i condannati per determinati reati - Soggetto condannato per tali reati e per altri non ostativi - Impossibilità di collaborazione soltanto per i primi - Mancata collaborazione anche per gli altri - Diniego dei benefici per ritenuta operatività del divieto - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-10-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205998-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Avuto riguardo alla "ratio" del combinato disposto dagli artt. 4 bis e 58 ter dell'ordinamento penitenziario, quale ricostruibile anche a seguito degli interventi effettuati dalla Corte costituzionale, in particolare con le sentenze nn. 357 del 1994 e 68 del 1995 (con le quali è stata sostanzialmente esclusa l'operatività del divieto di concessione dei benefici penitenziari nel caso di incolpevole impossibilità di efficace collaborazione da parte di soggetti condannati per taluno dei reati previsti dal citato art. 4 bis), ed avuto riguardo altresì al sempre valido principio della unicità, ad ogni effetto giuridico, delle pene cumulate, ai sensi dell'art. 76, comma primo, cod. pen. deve riguardarsi come legittimo il diniego dei suddetti benefici nel caso di soggetto il quale, essendo stato condannato per più reati, in parte compresi fra quelli ostativi, e trovandosi nell'impossibilità di prestare, con riguardo a questi ultimi, la collaborazione richiesta dalla legge, neghi detta collaborazione anche con riguardo agli altri, per i quali, invece, la stessa sarebbe possibile.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)