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Sez. 2, Sentenza n. 451 del 23/01/1982 (Rv. 418163 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1982-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418163-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ AI PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI - LIMITI.*

Nei procedimenti cautelari e possessori l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742 (in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al R.d. 30 gennaio 1941 n. 12) opera con riguardo alla fase a carattere sommario, la quale è intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre, nella successiva fase a rito ordinario, trova applicazione la regola generale di sospensione dei detti termini, ai sensi dell'art. 1 della citata legge n. 742 del 1969. (Conf 991/81, mass n 411518; (Conf 4730/78, mass n 394421).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)