Sez. 2, Sentenza n. 991 del 18/02/1981 (Rv. 411518 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITA AI PROCEDIMENTI CAUTELARI E POSSESSORI - LIMITI.*
Nei procedimenti cautelari e possessori l'eccezione al principio generale della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, fissata dall'art 3 della legge 7 ottobre 1969 n 742 (in relazione all'art 92 dell'ordinamento giudiziario di cui al RD 30 gennaio 1941 n 12) opera con riguardo alla fase a carattere sommario, la quale e intrinsecamente caratterizzata dal requisito dell'urgenza, mentre, nella successiva fase a rito ordinario, trova applicazione la regola generale di sospensione dei detti termini, ai sensi dell'art 1 della citata legge n 742 del 1969. (Conf 4730/78, mass n 394421).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)