Sez. 4, Sentenza n. 814 del 12/03/1998 Cc. (dep. 31/03/1998) Rv. 210626 - 01
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE | Patteggiamento - Opposizione dell'imputato - Potere di valutazione da parte del giudice - Ammissibilità.
PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - COSTITUZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti il giudice, se non può decidere sul merito della domanda di parte civile, ha tuttavia il potere di valutare preliminarmente la giustificazione-legittimazione della costituzione, ritualmente contestata da parte del prevenuto, per evitare di dover liquidare necessariamente ed automaticamente le relative spese anche ad un soggetto costituitosi parte civile ma del tutto estraneo alla vicenda processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)