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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5229 del 06/03/2018 (Rv. 648214 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | - Falsificazione di documenti assicurativi – Art. 193 del codice della strada – Sospensione della patente di guida – Pregiudiziale penale - Insussistenza.
Stato
decisa il 2018-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648214-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE

In tema di sanzioni amministrative, non sussiste pregiudizialità tra il giudizio penale, instaurato contro colui che è accusato di avere falsificato o contraffatto documenti assicurativi, e il giudizio civile, relativo all'impugnazione della sospensione della patente di guida, inflitta ai sensi dell'art. 193 del codice della strada, tenuto conto che tale sanzione, prevista a carico di colui che abbia falsificato o contraffatto i documenti assicurativi, è correlata anche alla violazione dell'obbligo di circolare con valida assicurazione, sicché, non integrando tale condotta una specifica figura di reato, in assenza di espressa deroga, deve essere salvaguardato il principio dell'autonomia dei giudizi, che non importa alcuna menomazione del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 193, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)