Sez. 1, Sentenza n. 22362 del 19/10/2006 (Rv. 593141 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Connessione dell'illecito amministrativo con un reato ex articolo 24 della legge n. 689 del 1981 - Spostamento al giudice penale della competenza all'applicazione della sanzione amministrativa - Condizione - Pregiudizialità dell'accertamento dell'illecito amministrativo - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 689 del 1981, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dell'organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l'accertamento dell'illecito amministrativo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all'irrogazione della sanzione. (Nella specie, i reati penali definiti dal Pretore consistevano nella ricettazione, nella detenzione di medicinali senza autorizzazione e senza autorizzazione all'importazione e nella detenzione di medicinali senza il pagamento preventivo dei diritti di confine, mentre l'illecito amministrativo contestato consisteva nella detenzione, al fine della commercializzazione, di sostanze anabolizzanti. La S.C. ha confermato la decisione del Tribunale che aveva rilevato la piena autonomia delle due condotte).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)