Sez. 1, Sentenza n. 3038 del 08/07/1977 (Rv. 386604 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA - FUNZIONE - EFFETTI ERGA OMNES DELLA SENTENZA - SENTENZA DI DIVORZIO - EFFETTI PERSONALI E PATRIMONIALI - NEI CONFRONTI DELLE PARTI, EREDI ED AVENTI CAUSA - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - ANNOTAZIONE DELLA SENTENZA - FUNZIONE - EFFETTI ERGA OMNES DELLA SENTENZA - SENTENZA DI DIVORZIO - EFFETTI PERSONALI E PATRIMONIALI - NEI CONFRONTI DELLE PARTI, EREDI ED AVENTI CAUSA - DECORRENZA - DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO.*
Tutti gli effetti della sentenza di divorzio - sia quelli personali che quelli patrimoniali - si producono tra le parti, i loro eredi o aventi causa, dal momento del suo passaggio in giudicato, secondo i principi generali contenuti negli artt 2908 e 2909 cod civ, mentre l'annotazione (o meglio, la trascrizione) nei registri dello stato civile, a norma dell'art 10 della legge n 898 del 1970, attiene unicamente agli effetti erga omnes della pronuncia stessa, in considerazione dell'efficacia meramente dichiarativa, e non costitutiva, dello status delle persone fisiche, che e propria dei registri dello stato civile, verificandosi in tal caso una scansione temporale tra la decorrenza della efficacia inter partes, che promana dall'accertamento costitutivo contenuto nel giudicato, e quella erga omnes, comportante la opponibilita ai terzi, che deriva dall'effettuazione dei prescritti adempimenti integrativi della pubblicita (dichiarativa). (V 772/77, mass n 384366).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2908, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)