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Sez. 1, Sentenza n. 277 del 23/01/1985 (Rv. 438501 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - MANCATA APPROVAZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - DILIGENZA NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - INCLUSIONE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1985-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438501-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - RENDICONTO DEL CURATORE - MANCATA APPROVAZIONE - GIUDIZIO RELATIVO - OGGETTO - DILIGENZA NELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO - INCLUSIONE - RESPONSABILITÀ RISARCITORIA - LIMITI.*

Il giudizio che si instaura, ai sensi dell'art. 116 ultimo comma della legge fallimentare, in caso di mancata approvazione del rendiconto del curatore, può investire non soltanto i criteri di contabilità, in relazione ad eventuali errori od omissioni, ma anche il controllo sulla gestione del curatore medesimo e sulla sua adempienza ai doveri dell'ufficio con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 38 della legge fallimentare e 1176 cod. civ.), fermo restando il principio secondo il quale la violazione di tali doveri può implicare responsabilità risarcitoria, e quindi costituire ragione ostativa alla suddetta approvazione, solo quando abbia in concreto determinato un pregiudizio alla massa od ai singoli creditori. (V 2838/71, mass n 354050).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38, Legge Falliment. art. 116, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 116

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)