Sez. U, Sentenza n. 3519 del 04/12/1971 (Rv. 355170 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI.*
La discriminazione fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione amministrativa si risolve nella contrapposizione tra la carenza di potere ed Esercizio scorretto di un potere realmente esistente. Ricorre la prima ipotesi non solo quando nessuna norma attribuisca all'amministrazione un determinato potere, ma anche quando il potere che le e dalla legge attribuito venga dall'amministrazione utilizzato in una situazione che non e in alcun modo inquadrabile nella fattispecie legale contemplata, in astratto, dalla norma. Ricorre, per contro, la seconda ipotesi quando la legge consente alla amministrazione di incidere sulla sfera giuridica dei cittadini disponendo anche dei loro diritti soggettivi, ma l'attivita amministrativa, in cui l'Esercizio di quel potere si estrinsechi, pur inquadrandosi nella fattispecie legale, risulti viziata, quanto alla Forma, quanto al contenuto o quanto alla Competenza dell'organo che l'ha posta in essere, per contrasto con quelle norme di Azione che assicurano il corretto Esercizio dei poteri della pubblica amministrazione: nel qual caso la situazione soggettiva del cittadino, degradata nei confronti di questa, al rango di interesse legittimo, non puo trovare tutela se non davanti al giudice amministrativo. (V 2785'66, mass n 325303).*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)