Sez. L, Sentenza n. 20734 del 03/10/2007 (Rv. 599991 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE | Continuatività di un compenso - Valutazione - Riferimento alla natura del compenso - Necessità - Conseguenze - Indennità di incentivazione corrisposta ai dipendenti dell'ARIN - Carattere continuativo - Riconoscibilità - Conseguente computabilità nella base di calcolo del trattamento pensionistico dei dipendenti dell'Azienda.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE
Il carattere della continuatività di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso. Ne consegue che deve considerarsi fornita di tale carattere l'indennità di incentivazione (o di presenza) corrisposta, in base alla disciplina aziendale, ai dipendenti dell'ARIN (Azienda Risorse Idriche di Napoli) - già AMAN (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli)- in quanto essa, ancorchè erogata nelle sole giornate di effettiva presenza, è casualmente correlata all'ordinaria prestazione lavorativa. La suddetta indennità, pertanto, è computabile nel trattamento pensionistico in quanto ai sensi dell'art. 30 del d.l. n. 55 del 1983, convertito nella legge n. 131 del 1983, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali - al quale dall'1 gennaio 1987 l'Azienda in oggetto ha equiparato il trattamento pensionistico dei propri dipendenti - tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 11/04/1955 num. 379 art. 12, Legge 28/02/1983 num. 55 art. 30, Legge 23/04/1983 num. 131 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)