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Sez. L, Sentenza n. 7574 del 16/12/1986 (Rv. 449598 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTENSIONE AI DIRIGENTI.*
Stato
decisa il 1986-12-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449598-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLA ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MASSIMA - POSSIBILITÀ DI PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESTENSIONE AI DIRIGENTI.*

La facoltà prevista dall'art. 6, primo comma d.l. 22 dicembre 1981 n. 791 (convertito nella legge 26 febbraio 1982 n. 54) in favore degli iscritti all'Assicurazione generale obbligatoria per Invalidità, vecchiaia e superstiti ed alle gestioni sostitutive, esclusive ed esonerative dalla medesima, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista da singoli ordinamenti - facoltà consistente nella possibilità di optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e per incrementare la propria anzianità contributiva o comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età - trova applicazione anche ai dipendenti con qualifica di dirigente a nulla rilevando che il quarto comma della norma citata richiami il regime di stabilità del rapporto introdotto dalla legge n. 604 del 1966, da cui i dirigenti sono esclusi, attesa la diversa funzione ed operatività delle due norme anzidette. Tale interpretazione trova conferma nella successiva legge 31 maggio 1984 n. 193 che, nel prevedere un'ipotesi di sospensione della facoltà suddetta, fa riferimento - oltre che ad operai ed impiegati - anche ai dirigenti.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 22/12/1981 num. 791 art. 6 com. 4 CORTE COST., Legge 26/02/1982 num. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)