Sez. 3, Sentenza n. 48949 del 04/11/2015 Ud. (dep. 11/12/2015) Rv. 266032 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro - Ponteggi - Modalità tecniche di ancoraggio e raccordo fra ponteggio e facciata dell'edificio - Idoneità - Valutazione giudiziale - Legittimità - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE
In tema di normativa antinfortunistica riguardante le costruzioni ed i lavori in quota, l'art. 125, comma sesto, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 descrive solo i requisiti minimi affinché un ancoraggio del ponteggio alla costruzione possa ritenersi efficace; ne consegue che al giudice non è precluso valutare le modalità tecniche di raccordo fra ponteggio e facciata dell'edificio, trattandosi di profilo sicuramente rientrante nel campo di applicazione della disposizione citata. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure il giudizio di inidoneità di un sistema di ancoraggio del ponteggio non rientrante tra quelli compresi nell'autorizzazione ministeriale e non corrispondente a quello previsto nel progetto redatto dal tecnico abilitato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 125, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 159, DPR 07/01/1956 num. 164 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)